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Assimilazioni alle acque domestiche

Con Delibera n. 37 del 21/12/2022 del Consiglio di Amministrazione è stato approvato il testo del nuovo Regolamento di Assimilazione di ATO Monza e Brianza, condiviso con il Gestore del Servizio Idrico Integrato, in recepimento del Regolamento Regionale n. 6/2019.

Ai fini dell’attivazione di uno scarico in fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche, il titolare dello scarico, qualora ne ricorrano le condizioni, è tenuto a presentare all’Ufficio d’Ambito, ed in conoscenza al Gestore del Servizio Idrico Integrato Brianzacque srl:

A. COMUNICAZIONE DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 4 c. 1, lettera a del R.R. 06/2019 – nei casi riportati nel punto 1 del Regolamento di assimilazione dei reflui industriali alle acque reflue domestiche.

 

L’assimilazione si ritiene confermata qualora l’Ufficio d’Ambito non riscontri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; l’Ufficio d’Ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine.

 

B. RICHIESTA DI ASSIMILAZIONE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

Ai sensi dell’art. 4 c. 1, lettera b del R.R. 06/2019 – per le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell’allegato B del suddetto Regolamento e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella stessa (elencati in tabella n 2 alle pag. da 5 a 6 del Regolamento di assimilazione dei reflui industriali alle acque reflue domestiche)

 

La dichiarazione di assimilazione viene rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di assimilazione, fatte salve eventuali sospensioni finalizzate alla richiesta di integrazioni documentali.

 

In caso di variazione della titolarità dello scarico dovrà essere presentata domanda di VOLTURA .

 

Devono inoltre essere comunicate le variazioni quali-quantitative delle acque reflue da scaricare, al fine della valutazione di permanenza delle condizioni di assimilazione.

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento

02/10/2023