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L’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale è l’autorità cui compete l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell’art. 128 e seguenti del d.lgs. 152 e s.m.i., della l.r. 26/2003 e s.m.i., del  dal R.R. n. 6/2019.

In particolare le violazioni di competenza sono disciplinate dall’art. 133 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

  •  Comma 1: nell’effettuazione di uno scarico, il mancato rispetto dei limiti in pubblica fognatura di cui alle tabelle dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/06 e s.m.i e/o stabiliti dalle regioni o fissati dall’autorità competente, è punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 30.000;
  • Comma 3: nell’effettuazione di uno scarico, il mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000.

I criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono disciplinati all’art. 11 della Legge 689/1981. Nella determinazione della sanzione fissata dalla legge di settore tra un limite minimo ed un limite massimo si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione nonché alla personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

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Ultimo aggiornamento

12/10/2021